Al Ministro dello sviluppo economico.
Per sapere – premesso che:
l’attuale quadro normativo inerente il piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia e di risparmio energetico è rappresentato da due fonti normative principali; la prima costituita dalla legge n. 10 del 9 gennaio 1991 recante «norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia» e la seconda dal decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 in attuazione alla direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, a sua volta superata dall’articolo 26 della direttiva 2009/28/CE recepita dal decreto legislativo n. 28 del 2011 trattante la stessa materia;
non è contemplata l’esplicita abrogazione da parte delle norme successive di specifiche statuizioni previste nelle norme antecedenti e in particolare:
a) dell’articolo 20 della suddetta legge n. 10 del 1991 riguardante la relazione annuale che l’ex Ministero dell’industria (attuale Ministero dello sviluppo economico) dovrebbe presentare annualmente al parlamento sui risultati ottenuti e sui programmi predisposti dall’ENEA a tal fine finanziata, con accordi di programma triennale, dall’articolo 3 della stessa legge;
b) dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 387 del 2003 istitutivo dell’«Osservatorio Nazionale delle fonti rinnovabili e l’efficienza negli usi finali di energia», i cui membri sono nominati per la durata di cinque anni, con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e degli Affari regionali, sentita la Conferenza unificata, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, e per il quale fu prevista la spesa nel limite massimo di 750.000 euro all’anno;
c) dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 387 del 2003 istitutivo dell’obbligo di relazione biennale che il Ministro delle attività produttive e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti gli altri Ministri interessati e la Conferenza Unificata, sulla base dei dati forniti dal gestore della rete e dei lavori dell’Osservatorio di cui all’articolo 16 indicato alla lettera b) della presente premessa, trasmette al parlamento e alla Conferenza unificata;
delle relazioni annuali di cui alla lettera a) di codesta premessa non vi è traccia se non per l’anno 2004;
dell’osservatorio di cui alla lettera «b) di codesta premessa non vi è alcuna notizia;
delle relazioni di cui alla lettera c) di codesta premessa non vi è traccia –:
se intenda illustrare con chiarezza il quadro normativo vigente in materia;
se intenda chiarire se le funzioni previste dalle statuizioni di cui alle lettere a) e b) della premessa siano coincidenti oppure non sovrapponibili;
se intenda chiarire se le funzioni in questione siano ancora espletate ed operative, da chi e sotto il controllo di quale organo istituzionale;
se intenda chiarire come siano state spese e se siano state spese le somme previste dagli articoli indicati dalle lettere a) e b) in premessa;
se intenda chiarire se le relazioni previste di cui alle lettere a) e c) della premessa debbano intendersi come la stessa relazione ovvero due relazioni distinte. (5-01748)
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