Mi riferisco all’interrogazione con la quale l’onorevole Vallascas chiede quali iniziative il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo intenda porre in essere per verificare se il Collegio nazionale delle guide, previsto dall’articolo 15 della legge n. 6 del 2 gennaio 1989 – Ordinamento della professione di guida alpina, abbia definito, congiuntamente alla Regione Sardegna, i requisiti tecnici, le prove attitudinali nonché la durata e contenuti dei corsi di formazione necessari per l’accesso al registro regionale delle guide turistico sportive. 
Preliminarmente, devo a tale riguardo precisare che non rientra tra le funzioni di vigilanza esercitate da questo Ministero sul Collegio nazionale delle guide, la possibilità di intervenire affinché si intraprenda una collaborazione operativa tra lo stesso Collegio nazionale e la Regione Sardegna. 
Peraltro un intervento in tal senso dello Stato andrebbe in senso contrario allo stesso spirito della legge, che si limita ad enunciare principi generali per dare un doveroso riconoscimento giuridico e un’adeguata disciplina ad una attività, come quella delle guide alpine che, da originario sport a carattere amatoriale, si è trasformata in una vera e propria professione. 
Al fine tuttavia di fornire all’onorevole interrogante un chiarimento in merito ai ritardi nell’auspicato riconoscimento della figura professionale della Guida Montana maestro di arrampicata, si è provveduto a contattare lo stesso Collegio nazionale delle guide alpine. 
Il Collegio Nazionale delle guide alpine – viene comunicato – concorda sul fatto che la disciplina dell’outdoor in Italia richieda una profonda revisione, volta a ridefinire e normare un comparto che ha importanti ricadute sul prodotto turistico nazionale, come ben evidenziato dallo stesso onorevole interrogante; il Collegio ritiene però che le Regioni possono configurare professioni della montagna soltanto a condizione di non sovrapporne le attribuzioni alle attribuzioni proprie delle guide alpine maestri d’alpinismo, così come ora descritte nella ricordata legge n. 6 del 1989, identificate, come tali, nell’uso di tecniche ed attrezzature alpinistiche (articolo 2, comma 2), e nella progressione a mezzo di corda (articolo 21, comma 2). Non si è prodotta pertanto alcuna ingiustificata interruzione della «collaborazione tra Regione Sardegna e Collegio nazionale delle guide alpine». Ma è stato evidenziato che soltanto una modifica dell’attuale normativa nazionale che introduca la figura del Maestro di arrampicata potrebbe fornire legittimità ad una normativa regionale in proposito. 
In questo ambito il Ministero ben potrà assicurare il proprio contributo. Dal canto suo, il Collegio Nazionale delle Guide Alpine Italiane – comunica – è pronto, sin d’ora, a concorrere alla definizione di una figura professionale che non si sovrapponga all’ambito di competenza della guida alpina maestro di alpinismo, anche mediante forme di convenzionamento che assicurino la formazione e la preparazione comunque necessarie per chiunque intenda svolgere la sua attività professionale in ambiente montano, anche alla luce della recente legge n. 4 del 14 gennaio 2013, che disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.

 

Fonte: www.andreavallascas.it

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