Al Presidente del Consiglio dei ministri . — Per sapere – premesso che:
sul sito del dipartimento delle politiche europee presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è pubblicato, aggiornato al 5 giugno 2014, l’Elenco delle decisioni della Commissione europea che dispongono il recupero di aiuti di Stato; l’elenco include tutte le decisioni che non risultano archiviate dalla Commissione europea, per un totale, alla data della pubblicazione dell’elenco, di sedici casi in cui la Commissione avrebbe ravvisato, nelle misure assunte dallo Stato italiano e dalle sue diverse articolazioni organizzative e territoriali, una incompatibilità con il mercato comune e, pertanto, configurabili come aiuti di Stato; nelle decisioni, la Commissione dispone che l’Italia intimi ai diversi beneficiari degli aiuti giudicati incompatibili di rimborsare gli aiuti illegittimi, eventualmente maggiorati di interessi (dalla data in cui gli aiuti sono messi a disposizione dei beneficiari fino a quella dell’effettivo recupero), nonché le modalità e i tempi con cui l’Amministrazione di competenza intende procedere al recupero; sempre sul sito del dipartimento delle politiche europee si afferma: «Il Servizio aiuti di Stato cura il coordinamento fra tutte le amministrazioni centrali e regionali per assicurare il rispetto della normativa europea. Gli incentivi agli investimenti spesso costituiscono aiuti di Stato e quando ciò accade è necessario che siano conformi alla normativa UE. Il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea disciplina la materia agli articoli 107 e 108»; i procedimenti inclusi nell’elenco aggiornato al 5 giugno scorso riguarderebbero diversi aiuti illegittimi che sarebbero stati riconosciuti tali in diversi periodi. Tra questi sarebbero presenti posizioni che sarebbero state oggetto di decisione della Commissione europea più di un decennio fa; le diverse procedure relative ai casi presenti nell’elenco di cui sopra sarebbero in capo alle diverse amministrazioni competenti; questo stato di cose determinerebbe una molteplicità di procedimenti, tanti quanti sono le amministrazioni competenti interessate, con percorsi e adempimenti giuridici, spesso profondamente diversi tra loro, che richiederebbero tempistiche anch’esse diverse; tutto questo avrebbe ripercussioni rilevanti sui soggetti beneficiari chiamati a restituire gli aiuti di stato; in alcuni casi, la celerità dei procedimenti adottati per il recupero è destinato a ripercuotersi con grave danno sui soggetti beneficiari e sulla sopravvivenza stessa sul mercato; in materia di concorrenza e aiuti di stato, la Corte di giustizia dell’Unione europea in più circostanze ha giudicato lo Stato italiano inadempiente delle decisioni della Commissione europea, in merito al recupero degli aiuti, con un ulteriore aggravio per le casse dello Stato –:
se sia una competenza del Dipartimento delle Politiche europee armonizzare, nel rispetto delle normative in materia e dell’autonomia amministrativa degli enti interessati, i procedimenti per il recupero degli aiuti di Stato;
quali siano le motivazioni per le quali alcuni soggetti beneficiari a distanza di anni non abbiano provveduto a restituire gli aiuti di Stato;
quale sia lo stato di attuazione delle decisioni della Commissione europea che dispongono il recupero di aiuti di Stato e se sia noto quale sia l’ammontare complessivo degli aiuti di Stato erogati dalle diverse amministrazioni centrali e regionali.
fonte: www.andreavallascas.it
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